Impresa Generali Milano

Incombenze post decesso

I nostri servizi per assistere in ogni aspetto

La perdita di una persona cara porta anche a dover affrontare una serie di azioni post mortem. Diverse le incombenze burocratiche e le necessità amministrative da sbrigare. Alcune devono essere affrontate in tempi ristrettissimi perché necessarie all’organizzazione del funerale. Altre possono essere posticipate, seguendo però sempre tempistiche e procedure corrette, in modo da non incorrere in sanzioni o di creare disguidi poi complessi da correggere.
Per questo Onoranze Funebri Generali è vicina alle famiglie anche nello svolgimento delle pratiche.

Accettazione dell’eredità

L’accettazione dell’eredità è un argomento vasto e molto complesso: non per nulla richiede spesso l’intervento di un notaio che possa illustrare i vari meccanismi burocratici alla famiglia. La legge italiana prevede diversi modi di accettare l’eredità, i più diffusi sono l’accettazione espressa, l’accettazione tacita e l’accettazione con beneficio di inventario.
In generale, qualunque sia la modalità di accettazione, il chiamato all’eredità ha 10 anni di tempo per decidere se accettare o meno. Se entro 10 anni non decide, l’eredità viene distribuita secondo le regole stabilite per legge. A questa regola generale esistono delle eccezioni. Ad esempio, chiunque ne abbia interesse può chiedere all’autorità giudiziaria il restringimento dei tempi di accettazione dell’eredità. È quindi consigliabile informarsi sulle intenzioni dei vari eredi per non trovarsi impreparati: la mancata accettazione entro i tempi fissati dall’autorità giudiziaria significherebbe rinunciare all’eredità.

Accettazione espressa

L’accettazione espressa consiste in una dichiarazione scritta dalla quale risulti l’intenzione di accettare l’eredità. L’accettazione può essere fatta o alla presenza di un notaio o con una semplice scrittura privata firmata e datata dall’erede. Un esempio utile:
“Io sottoscritto Mario Rossi nata/o a Milano il 10/01/1956 C.F. RSSMA-RA56B10F205I , e residente in Milano, via Roma,1 nominato erede universale di mio padre Alberto, dichiaro di accettare incondizionatamente il patrimonio ereditato.”
Come puntualizzato nell’accettazione, l’erede deve dichiarare di accettare incondizionatamente l’eredità, ossia che non è possibile ottenerla solo in parte o con condizioni particolari, pena la nullità della dichiarazione.

Accettazione tacita

Si definisce accettazione tacita quando l’erede, a seguito di un comportamento chiaro ed inequivocabile, lascia intendere di avere accettato l’eredità, ad esempio tramite l’appropriazione di beni ereditati, la disposizione sugli stessi beni e la promozione di un’azione spettante all’erede.

Accettazione con beneficio di inventario

L’accettazione con beneficio di inventario riguarda solamente gli eredi e non i legatari. Questo perché i legatari non rispondono in alcun modo dei debiti del de cuius. Questo tipo di accettazione ha principalmente lo scopo di separare i beni patrimoniali dai debiti del defunto.
Si ricorda infatti che accettando incondizionatamente l’eredità si accettano anche i debiti. Questo potrebbe costringere un erede incauto, che non ha accertato la presenza di debiti, al pagamento dei debiti del defunto anche attraverso il proprio patrimonio. Quindi, se a conoscenza del fatto che il de cuius avesse dei debiti, sarebbe consigliabile accettare l’eredità con beneficio di inventario.
In questo caso i debiti vanno pagati ugualmente, ma fino alla concorrenza del patrimonio ereditato, evitando di intaccare il patrimonio dell’erede. 
Quando l’erede è già in possesso dei beni che dovrà ereditare e intende avvalersi della facoltà di richiedere l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, dovrà farne esplicita richiesta entro 3 mesi dalla data di morte. Se non viene redatto l’inventario entro 3 mesi si decade dal beneficio e viene considerato erede a tutti gli effetti, con conseguenza che si dovrà far carico di eventuali debiti.

Testamento e grado di parentela

Quando avviene un decesso in famiglia è importante sapere come comportarsi per affrontare adeguatamente la situazione. Per questo Impresa Generali, agenzia di pompe funebri operante a Milano, Segrate, Vimodrone, Cernusco sul Naviglio, Milano Due e Sesto S.Giovanni, vuole fornire tutte le informazioni utili per non rendere un momento già estremamente difficile ancora più confuso e spiacevole.

Testamento olografo

Il testamento olografo è la forma più semplice, economica e pratica di esprimere le proprie volontà. Non richiede la presenza di un notaio o di testimoni che debbano convalidare le disposizioni testamentarie. Senz’altro la forma di testamento più diffusa, deve contenere le volontà del testatore riguardo all’eredità, espresse liberamente, senza cioè dover rispettare particolari formule se non un certo rigore formale.

Oleografia

Il primo requisito del testamento olografo è, come suggerisce il suo stesso nome, l’olografia della scrittura: deve essere scritto a mano dal testatore, con qualsiasi mezzo e su qualsiasi materiale che sia idoneo a tener traccia della scrittura. La mancanza di tale requisito, ad esempio in caso di testamento scritto da un terzo o con macchina da scrivere, ne comporta la nullità. La scrittura deve avere il carattere di abitualità, intendendosi per scrittura abituale qualsiasi scrittura che sia usata con frequenza dal testatore e sia tale da individuarne la personalità.

Data

Il secondo requisito previsto per il testamento olografo è rappresentato dalla data. Essa deve contenere l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno in cui viene composto il documento che racchiude il testamento. La mancanza della data comporta l’annullabilità del testamento olografo. La data è necessaria per stabilire quale testamento prevale fra molteplici versioni scritte nel tempo dallo stesso testatore: il testamento con data più recente è esecutivo e invalida i precedenti.

Sottoscrizione

Il Codice Civile richiede che il testamento sia sottoscritto dall’autore dell’atto. La sottoscrizione deve essere autografa e apposta alla fine del documento. Può anche non indicare nome e cognome ma deve in ogni caso designare con certezza la persona del testatore (art. 602 c.c.) L’art. 606 cc prevede la nullità in caso di mancanza del requisito della sottoscrizione.

La donazione

La donazione è il solo strumento giuridico di trasmissione a titolo gratuito di beni da parte di un soggetto vivente. Si distingue dal testamento che non produce effetti se non alla morte del suo autore.
Lo spirito della donazione è in realtà il desiderio di dare qualcosa alle persone a noi legate da affetti o da amicizia.
La donazione ha come caratteristica l’assenza di un corrispettivo e il carattere tendenzialmente definitivo.
Chi dona può apporre all’atto di donazione svariate clausole che daranno vita a diversi tipi di donazione.
La donazione è un atto importante: comporta il depauperamento del patrimonio di chi dona e l’arricchimento di chi riceve. Per questo è meglio conoscere preliminarmente tutti gli aspetti e le conseguenze, tanto civili, che fiscali di tale atto.
Diversi gli elementi da analizzare e valutare in caso di donazione: il patrimonio del donante, la situazione famigliare , le implicazioni sulla futura successione, gli aspetti fiscali ed eventuali vantaggi di un simile atto.
Spesso la scelta per la donazione, rispetto ad un altro atto a titolo oneroso si farà nell’ambito di un programma successorio globale e tenendo presente i rapporti che intercorrono tra successione a causa di morte e donazione.

Conoscere il grado di parentela e di affinità

I criteri che il codice civile (art. 74, 75 e seguenti) detta per il calcolo dei gradi di parentela ed affinità.

Parenti

Parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e quindi legate da un vincolo di consanguineità. Sono parenti in linea retta le persone che discendono l’una dall’altra (genitore – figlio), sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune (ad esempio il padre o il nonno) , non discendono l’una dall’altra (fratelli o cugini).
Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino allo stipite comune, senza calcolare il capostipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune (da escludere) e da questo discendendo all’altro parente.

Parenti di primo grado

Figli e genitori (linea retta)

Parenti di secondo grado

Fratelli e sorelle. Linea collaterale: sorella, padre (che non si conta), sorella; nipoti e nonni. Linea retta: nipote, padre, nonno (che non si conta)

Parenti di terzo grado

Nipote e zio. Linea collaterale: nipote, padre, nonno (che non si conta) zio; bisnipote e bisnonno. Linea retta bisnipote, padre, nonno, bisnonno (che non si conta)

Parenti di quarto grado

Cugini. Linea collaterale: cugino, zio, nonno (che non si conta) zio, cugino.
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado.

Affini

L’affinità è il vincolo fra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge (gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro). Il grado di affinità è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi.

Affini di primo grado

Suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e nuora.

Affini di secondo grado

Marito e fratello della moglie (in quanto la moglie è parente di secondo grado con il proprio fratello), moglie e sorella del marito, etc.

Affini di terzo grado

Zio del marito rispetto alla moglie (in quanto lo zio è parente di terzo grado rispetto al marito-nipote) etc.

Affini di quarto grado

Cugino del marito rispetto alla moglie (i cugini sono fra di loro parenti di quarto grado).

L’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, ascendenti legittimi, fratelli legittimi, collaterali, altri parenti fino al 6° grado.

Pensione di reversibilità, imposte e assegni

Pensione di reversibilità
Aventi diritto
  • Coniuge, anche divorziato se titolare di assegno di mantenimento.
  • Figli minori studenti o inabili.
  • Genitori ultra 65enni a carico del defunto e non titolari di pensione diretta (esclusa sociale).

Nel caso in cui la persona deceduta sia vedova o non coniugata, gli eredi (figli, fratelli, nipoti) hanno diritto a ratei della tredicesima e in questo caso il libretto va restituito all’INPS con la richiesta dei ratei.

Requisiti per il diritto

È necessario che il defunto sia titolare di pensione, oppure alla data di decesso abbia i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o inabilità.
Misurazione della pensione:
60% al coniuge e 20% a ciascun figlio in presenza del coniuge; 40% a ciascun figlio, in mancanza del coniuge e 15% a ciascun genitore, fratello. La pensione non può essere inferiore al 60% e superiore al 100% di quella liquidata o spettante al deceduto.

Detrazione delle imposte sui redditi

Qualunque sia la spesa sostenuta per le esequie, l’importo massimo deducibile dalla dichiarazione dei Redditi è pari a 1.549,37 euro.
La detrazione è pari al 19% di detta somma.
Per poter beneficiare della detrazione, la fattura deve essere intestata a un erede diretto. È importante che i dati dell’intestatario della fattura siano corretti e completi del codice fiscale.
Non si potranno apportare modifiche trascorso un mese dalla data di sua emissione.

Assegno di accompagnamento
Aventi diritto

L’assegno di accompagnamento è strettamente personale e riferito solo al soggetto invalido. Quindi, in caso di decesso di quest’ultimo, vengono a mancare le condizioni per la sua erogazione. Essendo di dodici mensilità, non ha possibilità di conteggio e d’erogazione dei ratei di tredicesima agli eredi.
Cessazione del diritto: dal giorno di decesso del destinatario.

Autoveicoli da trascrivere al Pubblico Registro

Se avete deciso di accettare un veicolo in eredità, dovete provvedere a trascrivere aggiornare la carta di circolazione.
Il termine per la presentazione, per non incorrere in sanzioni, è di 60 gg dalla data di autentica della firma sulla dichiarazione di accettazione dell’eredità.
In caso di più eredi, se uno solo di essi desidera intestarsi il veicolo, è necessario effettuare due successivi passaggi:

  • viene iscritto il veicolo a nome di tutti gli eredi;
  • viene fatta la trascrizione a favore dell’erede che intende risultare intestatario del veicolo.

È consigliabile comunque farsi assistere da un’agenzia pratiche automobilistiche.

Un nostro addetto al ricevimento è sempre a disposizione per una consulenza personalizzata.